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D.Lvo 16/01/2008 n. 4

b) al comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino alla fine del comma.

30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole «Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli

articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 è sostituito come segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i ri fiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998 n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati. 30-bis. All'articolo 220:

a) al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a «della commissione» sono soppresse;

b) il comma 3 è soppresso. 30-ter. All'articolo 221:

a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata» sono sop presse;

b) al comma 4 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel secondo periodo, le parole: «A tal fine i produttori » sono sostituite dalle seguenti: «Per ottenere il riconoscimento i produttori» indi sostituire le parole «e» con «sara» e «L'Autorita» con «L'Osservatorio»;

d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole: «i costi per» e alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i costi per» e alla lettera

b) sostituire le parole: «gli oneri aggiuntivi» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri». 30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole «all'autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio nazionale sui rifiuti». 30-quater. All'articolo 223:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi;

b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a «presente decreto » con le seguenti : «31 dicembre 2008»;

c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;

d) al comma 3, le parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e 2»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno»;

f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui rifiuti». 30-quinquies. All'articolo 224:

a) al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto» con le parole: «il 30 giugno 2008»;

b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei» con le parole: «valutati i»;

c) al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai»;

d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole: «indirizza e»;

e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori oneri per la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri della»;

f) al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196»;

g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo compreso, con la seguente: «Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quan tità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale»; indi alla fine del comma aggiungere le seguenti parole : «nonchè con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;

h) sopprimere il comma 11;

i) sostituire il comma 12 con il seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220». 30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le parole «all'Autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui rifiuti». 30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 è inserito il seguente: «1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.». 30-sexies. All'articolo 233:

a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sostituire le parole: «uno o più Consorzi» con le parole: «un Consorzio» e nelle parti successive la parola: «Consorzi» con la parola: «Consorzio»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;

 

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